sabato, 24 ottobre 2026

Detrazione dell’importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società capogruppo unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili imponibili

Corte di Giustizia Ue, Sezione I, Sentenza 12.2.2009 C-138/07

 

«Direttiva 90/435/CEE – Art. 4, n. 1 – Effetto diretto – Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti – Detrazione dell’importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società capogruppo unicamente in quanto quest’ultima ha realizzato utili imponibili»

La direttiva 90/435 è stata recepita nel diritto belga con la legge 23 ottobre 1991 (Belgische Staatsblad del 15 novembre 1991, pag. 25619), che ha modificato il regime vigente dei redditi definitivamente tassati (in prosieguo: il «regime RDT») e ha fissato al 95% l’importo dei dividendi ricevuti che possono essere detratti dalla base imponibile della società madre.  A seguito della codificazione intervenuta nel 1992, le pertinenti disposizioni relative al regime RDT sono state riunite negli artt. 202, 204 e 205 del codice delle imposte sui redditi, coordinato con regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge 12 giugno 1992 (supplemento al Belgische Staatsblad del 30 luglio 1992; in prosieguo: il «CIR 1992»), quale attuato con il regio decreto d’attuazione del codice delle imposte sui redditi del 1992 (Belgische Staatsblad del 13 settembre 1993; in prosieguo: il «regio decreto di attuazione del CIR 1992»). Conformemente alle dette disposizioni, una società può detrarre dal suo risultato il 95% dei dividendi ricevuti dalle sue società controllate ai sensi della direttiva 90/435, a titolo dei redditi definitivamente tassati (in prosieguo: la «detrazione RDT»). Il funzionamento del regime RDT può essere descritto in breve come segue. Inizialmente il dividendo distribuito dalla società controllata dev’essere incluso nella base imponibile della società madre. Successivamente, tale dividendo è detratto da detta base imponibile, ma soltanto nella misura in cui, per il periodo d’imposta considerato, un saldo attivo sussiste previa detrazione degli altri utili esentati.

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LaPrevidenza.it, 02/03/2009

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