domenica, 25 ottobre 2026

Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte per prestazioni di servizi di telecomunicazione e fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro

Cgce, 2.7.2009 C-377/08

 

«Sesta direttiva IVA – Art. 17, n. 3, lett. a) – Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte – Prestazioni di servizi di telecomunicazione – Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro – Art. 9, n. 2, lett. e) – Determinazione del luogo della prestazione»

La EGN è la filiale italiana della EGN – Equant Global Network BV, una società di diritto olandese controllata dalla Société internationale de télécommunications aéronautiques, che è a sua volta una società cooperativa di diritto belga fondata nel 1949 da undici compagnie aeree per realizzare un sistema di telecomunicazioni destinato specificamente al trasporto aereo.
Nel 1999, la EGN ha prestato servizi di telecomunicazione alla Ensys Ltd, un’impresa stabilita in Irlanda, dove è assoggettata ad IVA, anch’essa controllata dalla Société internationale de télécommunications aéronautiques. 
Poiché tali servizi non erano assoggettati ad IVA in Italia, in quanto non era soddisfatto il requisito di stabilimento in tale Stato membro previsto dall’art. 7, comma 4, lett. d), del decreto n. 633/1972, la EGN, che si trovava costantemente in una situazione di credito dell’IVA assolta a monte a suoi fornitori, a loro volta stabiliti in Italia, in data 7 febbraio 2000 ha chiesto all’Agenzia il rimborso dell’IVA per l’anno 1999, quantificata in LIT 9 400 000 000, nonché il rimborso del credito residuo vantato sugli anni precedenti, quantificato in LIT 101 968 000. 
Detta richiesta di rimborso è stata respinta con decisione dell’Agenzia 23 marzo 2001, con la motivazione che non sussistevano i presupposti per la detrazione o il rimborso dell’IVA assolta a monte dalla EGN. 
Pronunciandosi sul ricorso proposto dalla EGN avverso detta decisione di rigetto, la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza 10 settembre 2001, ha affermato che, in applicazione dell’art. 7 del decreto n. 633/1972, la ricorrente aveva il diritto di detrarre l’IVA per operazioni non assoggettate a tale imposta che sarebbero state invece imponibili ove fossero state effettuate in Italia, conformemente all’art. 19, comma 3, lett. b), di detto decreto. 
A seguito di appello interposto dall’Agenzia, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha annullato la citata sentenza con sentenza 19 settembre 2003, e ha respinto le domande della EGN dirette ad ottenere la detrazione dell’IVA nonché il rimborso delle somme assolte a monte. Tale giudice ha dichiarato infatti che l’art. 19, comma 3, lett. b), del decreto n. 633/1972 non era applicabile, in quanto l’espressione «operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta» si riferisce unicamente alle operazioni realmente effettuate all’estero. La fictio iuris di extraterritorialità prevista all’art. 7, comma 4, lett. e), di detto decreto non potrebbe essere presa in considerazione in quanto non vi è alcuna norma che sancisca l’assimilazione della extraterritorialità convenzionale e fittizia a quella effettiva. Pertanto, non essendo i servizi di telecomunicazione di cui trattasi assoggettati ad IVA in Italia, l’art. 19, n. 2, di tale medesimo decreto escluderebbe che da essi possa derivare un diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA assolta a monte.

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LaPrevidenza.it, 02/11/2009

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