lunedì, 19 ottobre 2026

Dalla confisca al fermo amministrativo dei veicoli a due ruote del conducente senza casco

Articolo del Prof. Avv. Carlo Crapanzano

 

Dal 3 0ttobre 2006, in forza dell’art. 2 comma 168 del D.L. 03.10.2006 n. 262, convertito dalla Legge 24.11.2006 n. 286, al conducente di un veicolo a due ruote sprovvisto di casco protettivo, è comminata la sanzione pecuniaria da euro 70,00 a euro 285,00 e il conseguente fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

La modifica normativa dell’art. 171 del codice della strada era stata chiesta da più parti. Il Decreto Legge 262/2006 ha recepito quindi le istanze che con forza provenivano da tutti gli ambienti giuridici e dagli operatori del diritto.
Prima della riforma, il conducente sorpreso senza casco protettivo subiva la confisca del veicolo. La severità della norma ora modificata ha fatto sorgere non pochi dubbi sulla sua costituzionalità sol che si consideri che se la finalità del casco protettivo è la salvaguardia pisco-fisica del conducente, non si comprendeva come invece il guidatore di un autoveicolo sprovvisto ad esempio di cintura di sicurezza (anch’essa finalizzata alla incolumità psico-fisica), non subiva invece la confisca dell’autoveicolo.

Questa indubbia disparità di trattamento, ha indotto molti Giudici di Pace a sollevare la questione di rilevanza costituzionale dinanzi al Giudice delle Leggi ma, a seguito della riforma, la Corte Costituzionale non si è più pronunciata.

E’ pacifico quindi che dal 3 ottobre 2006, il conducente di veicolo a due ruote sorpreso senza casco, subirà la sanzione pecuniaria e il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.


Si ringrazia il Prof. Avv. Carlo Crapanzano
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LaPrevidenza.it, 27/03/2007

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