Massimo Greco
Sull’onda dell’anti politica e dell’annunciato, quanto verosimile, ingresso in Parlamento dei rappresentati del Movimento 5 Stelle di Grillo, le prossime elezioni per il rinnovo dei membri di Camera e Senato della Repubblica italiana ci stanno consegnando una nuova categoria invalidante del diritto di elettorato passivo previsto dall’art. 51 della Costituzione. Alle più note categorie della “incompatibilità”, “ineleggibilità” e “incandidabilità” , partiti politici e movimenti civici hanno introdotto nei rispettivi statuti interni la categoria della “impresentabilità”.
Diventa impresentabile l’aspirante candidato alla carica elettiva che, sottoposto ad uno screening da un organo interno del partito politico appositamente istituito, pur possedendo i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per proporre la propria candidatura, difetta di ulteriori e più stringenti requisiti soggettivi previsti da regolamenti interni ai partiti politici, meglio conosciuti come Codici etici . Trattasi di requisiti che interessano anche la sfera morale e sociale dell’aspirante candidato e che vengono valutati con il metro della mera “opportunità”.
Siamo quindi in presenza non di una “nuova incapacità giuridica speciale” voluta dal legislatore, ma di una forma domestica d’incapacità politica la cui disponibilità rientra nelle prerogative e nelle scelte di un’associazione non riconosciuta qual’è il partito politico. In pratica, il partito politico, ritenendosi titolare di siffatta prerogativa in forza di un regolamento interno, si assume la responsabilità (almeno per le proprie liste elettorali) di non candidare un aspirante candidato alla carica elettiva per motivazioni proprie e comunque anche estranee a quelle espressamente stabilite dalla legge.
Orbene, questo nuovo ed aggiuntivo filtro inserito dai partiti politici rischia però di infrangersi sulle norme dell’ordinamento costituzionale e sui principi che la Corte Costituzionale ha sancito in materia. Il diritto di elettorato passivo, che è un diritto soggettivo perfetto, è infatti riconosciuto dalla nostra Costituzione all’art. 51, che così recita: “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. Nell’ambito del potere di fissazione dei “requisiti” di eleggibilità, che l’art. 51 riserva solamente al legislatore, esistono delle cause ostative all’esercizio di tale diritto, che trovano espressa disciplina nel nostro ordinamento giuridico e che riguardano tutti i livelli istituzionali in cui è prevista una carica di tipo elettivo.
LaPrevidenza.it, 20/01/2013
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