giovedì, 22 ottobre 2026

Costruzioni: non è applicabile il piano regolatore che non rispetta la cosiddetta distanza minima tra fabbricati

Consiglio di Stato 2.11.2010 n. 7731

 

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione di Parma, la attuale appellante chiedeva l’annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Parma alla xx Costruzioni srl relativa a nuove costruzioni finitime alla sua abitazione, sita in Parma alla via Cremonese n.169. La ricorrente deduceva vizi seguenti: la violazione della distanza da osservarsi dai confini e dalle costruzioni esterne al lotto (art. 38 Regolamento urbanistico edilizio comunale), intendendosi per costruzione anche i balconi aggettanti e scala di accesso, dai quali calcolare tali distanze; in subordine, illegittimità del medesimo articolo 38 riguardo a densità, altezze, distanze; difetto di motivazione.  Con motivi aggiunti ella ha dedotto i vizi seguenti: violazione dell’art. 41 quinquies l.n. 1150 del 1942; violazione dell’art. 4 RUE comunale sui limiti inderogabili sulle distanze; violazione dell’art. 8 del dm n. 1444 del 1968 sul rapporto tra altezza dei nuovi edifici e quella degli edifici circostanti; la violazione dell’art. 3 del dm n. 1444 del 1968 sui limiti di densità edilizia, difetto di motivazione, anche in relazione a quanto prescrive l’art. 11 del regolamento edilizio sui processi verbali. Il giudice di primo grado, con la sentenza impugnata n. 6 del 2004, provvedeva nel seguente modo: 1) rigettava in quanto infondate le eccezioni di irricevibilità; 2) rigettava la censura relativa al calcolo della distanza dal muro di contenimento del terrapieno artificiale, ritenendo che tale opera non fosse idonea a concretizzare il concetto di costruzione; 3) rigettava in quanto infondata la censura di illegittimità dell’art. 38, perché non in contrasto con la normativa vigente in materia di distanze tra fabbricati; rigettava la censura di difetto di motivazione; accoglieva il primo motivo proposto con i motivi aggiunti, relativo alla violazione del limite delle distanze inferiori a metri 10, in quanto – a seguito di verificazione disposta – era risultato che sia le scale di accesso che i balconi che sporgeranno verso il fabbricato confinante erano posti a distanza inferiore ai dieci metri previsti dall’art. 9 del dm n. 1444 del 1968 e dall’art. 4, comma 4, del RUE e a distanza inferiore a metri cinque dal confine; veniva rigettata la censura della violazione del limite di altezza; venivano rigettati o dichiarati inammissibili gli ulteriori vizi proposti.

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LaPrevidenza.it, 17/07/2011

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