martedì, 13 ottobre 2026

Costituisce illecito penale l'inosservanza dell'obbligo di istruzione alla scuola secondaria

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 35396 del 21 maggio 2008 - dott.ssa Cesira Cruciani 

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 35396, del 21 maggio 2008, ha precisato che, integra illecito penale l’inosservanza non solamente dell’obbligo dell’istruzione elementare ma anche dell’obbligo relativo all’istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al quindicesimo anno di età; seppure infatti l’art.731 cod. pen. si limiti a contemplare direttamente la sola inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare, la sanzione relativa all’obbligo di istruzione secondaria deriva dal combinato disposto degli artt. 731 e dell’art. 8 della legge n. 1859 del 1962, rimandando la seconda norma, istitutiva del relativo obbligo di frequenza, alla prima per quanto concernente le sanzioni applicabili.

 

Il Giudice di Pace di Catanzaro, assolveva F.P. dal reato di cui all’art. 731 c.p. perché in qualità di genitrice, aveva omesso di far conseguire alle sue due figlie “la prescritta istruzione obbligatoria”, osservando che la norma codicistica punisce solo l’inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare e non può essere applicata analogicamente all’inosservanza dell’obbligo della istruzione esteso fino al diciottesimo anno di età dalla legge 28.03.2003, n. 53, le minori alla data dell’accertamento del reato avevano entrambe superato l’età per l’istruzione elementare obbligatoria....

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LaPrevidenza.it, 13/10/2008

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