Cgce, 16.7.2009 C-189/08
«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”»
Con sentenza 10 dicembre 2003 il Rechtbank Middelburg si è dichiarato incompetente a conoscere della controversia di cui era stato investito in quanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» include sia il luogo del fatto generatore del danno («Handlungsort») sia il luogo in cui si è verificato il danno iniziale («Erfolgsort»). Orbene, per quanto riguarda il luogo in cui si è verificato il danno, tale giudice ha ritenuto che il danno iniziale subìto dalla Zuid-Chemie si sia verificato ad Essen, posto che detta impresa ha ivi ritirato il prodotto contaminato.
Dinanzi al Gerechtshof te ‘s-Gravenhage (Corte d’appello dell’Aja), le parti non hanno contestato il fatto che Essen sia il luogo del fatto generatore del danno, dal momento che il micromix contaminato è stato ivi prodotto. Per quanto concerne il luogo in cui è intervenuto il danno, tale giudice ha confermato la sentenza di primo grado. A tal proposito, esso ha ritenuto che l’elemento decisivo fosse il presunto comportamento colposo della Philippo’s e non il fatto che il micromix contaminato avesse provocato la contaminazione del fertilizzante prodotto dalla Zuid-Chemie nei Paesi Bassi. Così, il danno (iniziale) subìto da quest’ultima sarebbe intervenuto ad Essen, posto che il prodotto contaminato le è stato consegnato «franco fabbrica».
LaPrevidenza.it, 12/09/2009
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