Cgce, sezione settima, Sentenza 19.5.2009 C-166/08
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Direttiva 89/397/CEE – Controllo ufficiale dei prodotti alimentari – Diritto delle persone soggette al controllo ad una controperizia – Nozione di persona soggetta al controllo»
I soggetti incaricati del controllo e, in caso di pericolo in mora, i funzionari di polizia sono autorizzati, rilasciando ricevuta, a chiedere o ad effettuare prelievi a loro discrezione a fini di analisi. Salvo che una normativa di attuazione della presente legge disponga altrimenti, una parte del campione, ovvero, laddove il campione non sia suddivisibile in parti aventi le medesime qualità o laddove la suddivisione comporti un rischio per gli scopi dell’analisi, un secondo esemplare dello stesso tipo, se possibile della stessa partita e proveniente dallo stesso produttore sarà lasciato sul posto; il produttore potrà rinunciare a questo secondo campione.
In data 2 novembre 2005, l’Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (ente di controllo veterinario e alimentare) di Vechta (Germania) prelevava un campione alimentare presso un esercizio commerciale ricadente nell’ambito della sua competenza territoriale. Sulla confezione del prodotto figurava la denominazione «Fresca d’Oro, Feta – original griechischer Schafskäse – aus Schaf- und Ziegenmilch in Salzlake gereift» (Feta Fresca d’Oro – formaggio di pecora greco originale – con latte di pecora e di capra, stagionato in salamoia). Il prodotto in questione era stato importato in Germania dalla Grecia ad opera della Routhier Weber. Successivamente, era pervenuto nel negozio interessato attraverso due intermediari, denominati «ZHG Offenburg» e «Zentrale Gronau». In forza dell’art. 1 del decreto ministeriale ellenico 11 gennaio 1994, n. 313025, relativo al riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) del formaggio feta, la denominazione «feta» è riconosciuta come denominazione di origine protetta per il formaggio bianco in salamoia, tradizionalmente prodotto in Grecia, e concretamente nelle regioni menzionate al n. 2 di detto articolo, con latte di pecora o una mescola di quest’ultimo con latte caprino. Il Lebensmittelinstitut Braunschweig (istituto alimentare di Braunschweig), facente parte del Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (ente regionale della Bassa Sassonia per la tutela dei consumatori e per la sicurezza alimentare), effettuava l’analisi del campione controverso nella causa principale e riscontrava in esso una percentuale di latte vaccino pari al 21% (± 2%), a fronte di un limite di rilevazione pari al 3%. Di conseguenza, riteneva che la suddetta denominazione fosse «ingannevole» ai sensi dell’art. 11, n. 1, prima frase, dell’LFGB e sporgeva denuncia....
LaPrevidenza.it, 21/06/2009
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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