martedì, 13 ottobre 2026

Contratti: in tema di circonvenzione di incapace

Cassazione civile , sez. II, sentenza 7.2.2008 n. 2860

 

Con sentenza del 20.2.01 l'adito Tribunale respingeva, con compensazione delle relative spese, la domanda di B.S. ed accoglieva, con il favore delle spese, quella di B. E., dichiarando nulle le compravendite limitatamente alle quote degli immobili compravenduti di pertinenza di quest'ultimo. I convenuti proposero appello nei confronti di entrambi gli attori, i quali si costituirono resistendo, per quanto di rispettivo interesse, al gravame e la Corte di Genova, con sentenza del 17-29 ottobre 2002, dichiarava l'impugnazione inammissibile, per difetto d'interesse (in mancanza di soccombenza) nei confronti di B.S., ed infondata, rigettandola, nei confronti di B.E., con condanna degli appellanti al pagamento delle rispettive spese. Richiamando e ribadendo le motivazioni del primo giudice, quelli di appello ritenevano che il contratto concluso da persona incapace, ove rientrante - come nel caso de quo, in cui vi era stata condanna penale passata in giudicato - nella fattispecie integrante il delitto di circonvenzione previsto e punito dall'art. 643 c.p., fosse affetto da nullità e non da semplice annullabilità, per l'accertata contrarietà a norme imperative, discendente, pur in assenza di specifiche disposizioni civilistiche, dalla generale previsione di cui all'art. 1418 c.c., devolvente al giudice di merito il compito di accertare se la disposizione contraddetta dall'atto di autonomia privata trovi la sua ratio in una esigenza di tutela dell'interesse pubblico, situazione nella specie ricorrente tenuto conto della natura cogente "per eccellenza" del precetto penalmente sanzionato, peraltro diretto a tutelare non tanto il patrimonio della parte lesa, quanto l'esplicazione della sua libertà negoziale. Dalla nullità della procura, conferita dall'incapace circonvenuto, i giudici di merito hanno altresì tratto, pur dando atto della non uniformità al riguardo della giurisprudenza, la conseguenza dell'altrettanto radicale invalidità, e non semplice inefficacia, del negozio concluso dal "preteso"procuratore, osservando che comunque, anche in tale ultima ipotesi, prospettata dagli appellanti, il comportamento del preteso rappresentato, impugnante gli atti conclusi, avrebbe chiaramente escluso la volontà di ratifica, che peraltro non avrebbe potuto desumersi dalla semplice inerzia chiedendo l’ art. 1399 c.c., una manifestazione nelle medesime forme richieste dall'atto costituente suo oggetto; in ogni caso anche all'azione di accertamento dell'inefficacia andrebbe riconosciuto il carattere dell'imprescrittibilità.

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LaPrevidenza.it, 20/02/2009

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