sabato, 24 ottobre 2026

Conti dormienti. L'intermediario è tenuto a soddisfare direttamente il richiedente in caso di richiesta di rimborso

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare 13.2.2009 n. 11439

 

Agli  intermediari  di  cui all'art. 1, lettera    a)    del   decreto   del Presidente   della   Repubblica   22 giugno 2007, n. 116

Premessa.
Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di   seguito  «Regolamento»)  ha  dettato  la  prima  disciplina  di attuazione  dell'art.  1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  che  ha  istituito  un  Fondo alimentato dall'importo dei conti correnti  e  dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.
L'art.  4 del regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il  successivo  versamento al Ministero dell'economia e delle finanze (di  seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 riguarda la disciplina transitoria.
A  seguito del versamento al MEF delle relative somme, e' pervenuto a  questa  amministrazione  un  considerevole  numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti.
Di  conseguenza  appare  opportuno  fornire  le  seguenti indicazioni operative,  per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa.

Istruzioni applicative.
L'intermediario  che  abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento,  versando  al  fondo  l'importo  dei rapporti in assenza delle   condizioni   per   la   dormienza,  e'  tenuto  a  soddisfare direttamente   le   richieste  di  rimborso  o  di  ripristino  delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.
Successivamente  lo  stesso  intermediario potra' avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.

Roma, 13 febbraio 2009 

Il direttore generale del Tesoro: Grilli

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LaPrevidenza.it, 07/03/2009

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