Cassazione civile sezione tributaria, Sentenza 6.9.2010 n. 19112
Nella causa indicata in premessa, in cui il contribuente ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.P. Con sentenza depositata il 9.11.2000 rigettava il ricorso dei contribuenti, i quali con atto depositato il 19 ottobre 2005, proponevano appello, che la C.T.R. Accoglieva con la sentenza impugnata, avverso la quale l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, articolato su tre motivi. L’intimato resiste con controricorso. Con il primo motivo, l’amministrazione lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 37 e 38, artt. 324 e 151 c.p.c., in rel.all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4, per avere la C.T.R. Implicitamente ed erroneamente ritenuto ammissibile l’impugnazione tardiva, considerandola giustificata dalla mancata comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza e della sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado, senza tenere conto che le nullità del procedimento e della sentenza si convertono in motivi d’impugnazione della decisione e che non è invocabile l’art. 327 cpv. c.p.c., non trattandosi di parte rimasta contumace per incolpevole ignoranza del processo instaurato nei suoi confronti, bensì di parte attrice non attivatasi per acquisire conoscenza degli sviluppi del giudizio. Il primo motivo del ricorso si rivela manifestamente fondato ed il suo accoglimento, assorbe le altre censure. E’ ius reception che il decorso del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c., produce il passaggio in giudicato della sentenza, restando del tutto irrilevante qualunque eventuale pregresso vizio processuale. E’, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che, in tema di contenzioso tributario, anche nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, trova applicazione, ai fini dell’impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie, il termine annuale di decadenza dall’impugnazione – decorrente dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo da parte della segreteria – stabilito dall’art. 327 c.p.c., senza che assuma rilievo né la nullità
LaPrevidenza.it, 21/09/2010
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