Concorso pubblico: il vincitore che non prende servizio non può più pretendere di essere assunto
Tar per il Lazio, sezione III, quater, sentenza 12 novembre 2007, n. 1124 - Gesuele Bellini
Il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla stipula del contratto di lavoro perde definitivamente il diritto all'assunzione, anche nel caso in cui provveda a presentare la revoca della rinuncia, se l'amministrazione ha già accettato la stessa procedendo allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
E' quanto ha stabilito il TAR per il Lazio, sezione terza, (quater, nella sentenza 12 novembre 2007, n. 1124.
Il caso ha riguardato una vincitrice di un concorso per insegnante di scuola elementare, a tempo indeterminato, la quale invitata presso il locale Provveditorato agli studi per la stipula del contratto, ha in quella sede rinunciato con atto scritto al contratto stesso; il giorno successivo, l'interessata pentitasi della rinuncia aveva inoltrato revoca della stessa all'amministrazione, la quale però aveva intanto provveduto a scorrere la graduatoria, convocando altri candidati idonei, immettendo in ruolo la prima utilmente collocata che aveva accettato la nomina.
L'interessata propone ricorso al TAR, che lo respinge sulla base di un orientamento della giurisprudenza (Cons. di St. sez. V 17 marzo 1998 n. 303), secondo cui la revoca che perviene dopo che l'amministrazione ha già accettato la rinuncia stessa non può più avere alcuna efficacia.
Inoltre, sottolinea il Collegio, nella fattispecie in esame va considerata la prevalenza dell'interesse pubblico ad una corretta, tempestiva e certa procedura di nomina degli insegnanti vincitori di concorso, rispetto a comportamenti perplessi di privati.
(Gesuele Bellini)
LaPrevidenza.it, 15/11/2007