Consiglio di Stato, Decisione 17.2.2010 n. 927
La dott.ssa R. F., che aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Genova, giusta determinazione dirigenziale n. 2008/113.8.0/62 del 23 luglio 2008, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 funzionari socio - educativo - culturali (cat. D, posizione economica D1) da assegnare al Settore musei, con rituale ricorso giurisdizionale notificato il 12 gennaio 2009 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria l'annullamento della graduatoria finale di merito, in cui è risultava collocata al 10° posto con punti 51,25/70, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Lamentando l'erronea attribuzione del punteggio spettante per i titoli prodotti, la ricorrente ha sostenuto: a) in relazione alla graduatoria finale del concorso: a1) in via principale, "violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione dei bandi di concorso", in quanto i rapporti di collaborazione continuata e continuativa prestati presso la Curia Arcivescovile di La Spezia - Sarzana - Brugnato e presso il Comune di Chiavari, che costituivano rapporti di lavoro a tempo determinato non erano stati valutati come titoli di servizio; a2) in via subordinata "Violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dei principi in materia di interpretazione dei bandi di concorso; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia manifesta, sviamento", in quanto erano da considerarsi irragionevoli ed illogiche le previsioni dell'articolo 6 del bando di concorso, se interpretate nel senso di ritenere utili ai fini della valutazione del relativo punteggio solo i pregressi rapporti di lavoro subordinato, con esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; b) in via ulteriormente subordinata, in relazione alla procedura concorsuale "violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza; violazione e falsa applicazione dell'art. 55 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Genova", atteso che, quanto alla commissione di concorso, non solo i componenti diversi dal presidente non erano esperti della materia di esame, ma sussistevano anche rapporti di collaborazione tra alcuni dei componenti e i vincitori del concorso stesso (in particolare il Presidente della commissione, quale direttore dei Musei del comune di Genova, aveva conferito un incarico di lavoro occasionale ad una delle vincitrici, dott.ssa P.; altri tre vincitori, le dottoresse S., S. e M., collaboravano con un altro membro della commissione)....
LaPrevidenza.it, 02/03/2010
3497880035
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0958996835
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