Tribunale Ue, V sezione, Sentenza 8.10.2008 T-69/04 - Schunk
Concorrenza − Intese − Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche − Eccezione di illegittimità − Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 − Imputabilità del comportamento illecito − Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende − Gravità ed effetto dell’infrazione − Effetto dissuasivo − Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo − Principio di proporzionalità − Principio della parità di trattamento − Domanda riconvenzionale di maggiorazione dell’ammenda.
Il 18 settembre 2001 i rappresentanti della Morgan Crucible Company plc (in prosieguo: la «Morgan») incontravano alcuni agenti della Commissione per offrire la loro cooperazione al fine di accertare l’esistenza di un cartello sul mercato europeo dei prodotti di carbonio per applicazioni elettriche e meccaniche e chiedere il beneficio delle misure di clemenza previste dalla comunicazione della Commissione 96/C 207/04 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). ..
LaPrevidenza.it, 23/11/2008
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...