sabato, 24 ottobre 2026

Concorrenza, articolo 11 del regolameto CE 139/2004 e violazione del legittimo affidamento

Tribunale Ue, Sentenza 4.2.2009 - T-145/06 Omya

 

«Concorrenza – Concentrazioni – Richiesta di informazioni – Art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Necessità delle informazioni richieste – Proporzionalità – Termine ragionevole – Sviamento di potere – Violazione del legittimo affidamento»Il 18 gennaio 2005 la ricorrente, Omya AG, una società attiva principalmente sui mercati della fornitura di carbonato di calcio precipitato (in prosieguo: il «CCP») e di carbonato di calcio macinato (in prosieguo: il «CCM»), utilizzati in particolare per la carica e la patinatura della carta, ha stipulato un contratto in forza del quale avrebbe dovuto acquisire taluni siti europei di produzione di CCP di proprietà della J. M. Huber Corp. (in prosieguo: la «concentrazione notificata»). La transazione è stata notificata all’autorità per la concorrenza finlandese, che il 4 aprile 2005 ha chiesto alla Commissione di esaminarla ai sensi dell’art. 22, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).  La Commissione si è dichiarata competente e il 23 settembre 2005 ha avviato la procedura di esame della concentrazione notificata. In particolare, essa ha creato una banca dati relativa alle spedizioni di CCP e di CCM effettuate dai principali fornitori dello Spazio economico europeo tra il 2002 e il 2004 (in prosieguo: la «banca dati delle spedizioni»), funzionale all’elaborazione di uno studio econometrico concernente gli schemi di sostituzione dei carbonati di calcio destinati alla carica (in prosieguo: lo «studio econometrico»). In tale ambito, la Commissione ha più volte chiesto alla ricorrente di fornirle talune informazioni. Quindi, il 1° dicembre 2005, mediante una domanda ai sensi dell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 139/2004, la Commissione ha chiesto alla ricorrente taluni chiarimenti in merito ai dati sull’offerta e sulla vendita da quest’ultima indicati, nonché ai potenziali sbocchi di mercato del CCP. Dal momento che la ricorrente non ha ottemperato alla domanda entro il termine fissato, il 9 dicembre 2005 la Commissione ha adottato una decisione in forza dell’art. 11, n. 3, del medesimo regolamento avente ad oggetto le suddette informazioni e recante la sospensione del termine per l’esame ai sensi del suo art. 10, n. 4.

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LaPrevidenza.it, 04/03/2009

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