martedì, 13 ottobre 2026

Con la trasformazione dell’ente intermedio siciliano da Provincia regionale a Libero consorzio di comuni i cittadini perdono un autorevole alleato a difesa dei propri interessi collettivi

Dott. Massimo Greco

 

Mentre il più volte annunciato riordino dell’ente intermedio delle Regioni a statuto ordinario sembra essersi arenato sugli scogli della scorsa legislatura , per essere verosimilmente (?) ripreso dai nuovi inquilini del Parlamento, nella Regione Siciliana la neo Assemblea Regionale Siciliana, incoraggiata dal mediatico Governatore Crocetta, ha dato un’improvvisa accelerazione sul riordino del rispettivo ente intermedio. Il legislatore siciliano è infatti nuovamente intervenuto sulla questione  approvando la legge regionale n. 7 del 27/03/2013, costituita sostanzialmente da un unico articolo formato da quattro commi.

Tralasciando gli ultimi tre commi dedicati al congelamento del rinnovo elettorale previsto per il prossimo maggio 2013 ed alla previsione di un Commissariamento degli organi di governo delle nove Province regionali, il 1° comma merita di essere ripreso integralmente essendo il più significativo sotto l’aspetto istituzionale: “Entro il 31 dicembre 2013 la Regione, con propria legge, in attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, disciplina l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti con sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti”.    

Ciò che emerge ictu oculi, rinviando ad altra data un esame più approfondito delle numerose implicazioni di carattere istituzionale che la novella normativa comporta, è la disinvolta tecnica legislativa ancora una volta utilizzata dal legislatore siciliano. Non solo non vi è traccia di norme di coordinamento con la legge (speciale ed attuativa) istitutiva dei Liberi consorzi di comuni, denominati Province regionali, n. 9/86, ma non vi è traccia neanche della precedente l.r. 8 marzo 2012 n. 14 attraverso la quale il medesimo legislatore aveva, appena un anno fa, avviato il riordino dell’ente intermedio impegnandosi ad individuare con successiva legge, da approvare entro il trascorso 31 dicembre 2012, l’individuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni e le modalità di elezione degli organi di governo.  

A una norma di carattere programmatica varata con la l.r. n. 14/2012 la nuova A.R.S. risponde quindi con una nuova norma, anch’essa di carattere programmatico, che sposta esattamente le lancette dell’orologio di ulteriori 12 mesi per la definitiva approvazione della legge sul riordino dell’ente intermedio. Si lascia quindi all’interprete ed a tutti gli operatori istituzionali l’onere di applicare delle norme su una materia che, evidentemente, non trova una funzionale, sistematica ed ordinata disciplina nemmeno in fase programmatica. 

Ma poiché, come già detto, siamo in presenza di una norma programmatica, l'ubi consistam della presente riflessione non concerne l’assenza di ogni ragionevole prospettiva in ordine alla futura disciplina dell’ente intermedio, né il nebuloso ruolo della partecipazione attiva dei cittadini alle future articolazioni territoriali del potere pubblico, ma ciò che comporta siffatta trasformazione dell’ente locale nel rapporto con gli interessi esponenziali della comunità di riferimento stanziata, cioè la perdita di uno strumento di tutela degli interessi collettivi....


 

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(Massimo Greco)

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LaPrevidenza.it, 13/04/2013

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