domenica, 25 ottobre 2026

Competenza giudiziaria ed esecuzione delle sentenze. Ambito di applicazione in materia di fallimenti

Cgce, Sentenza 2.7.2009 C-111/08

 

Nel corso del 1993, il Malmö tingsrätt (Tribunale di primo grado di Malmö) ha aperto una procedura concorsuale avverso la SCT Industri. È stato nominato un curatore. Nel corso di tale procedura il curatore ha venduto le quote sociali, cioè il 47%, detenute dalla SCT Industri nel capitale della SCT Hotelbetrieb GmbH, società austriaca cui è succeduta la Scaniahof Ferienwohnungen GmbH (in prosieguo: la «Scaniahof»), all’Alpenblume per l’importo di SEK 2. Quest’ultima società è stata registrata in Austria come proprietaria delle dette quote sociali. 
Il procedimento collettivo si è concluso nel 1997 senza attivo risultante dalla liquidazione. Il 19 marzo 2002, il Malmö tingsrätt ha ordinato la liquidazione della SCT Industri. 
Dopo essere stato adito dalla SCT Industri, un tribunale austriaco ha dichiarato che il curatore, nominato in Svezia, non aveva il potere di disporre di beni situati in Austria e ha, di conseguenza, dichiarato nullo l’acquisto delle quote sociali da parte dell’Alpenblume. Pertanto, tale tribunale ha ordinato alla Scaniahof di registrare la SCT Industri come proprietaria delle quote sociali cedute dalla massa fallimentare. L’Alpenblume era presente nel procedimento austriaco come interveniente («Nebenintervenientin»). L’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione; Austria) ha respinto il ricorso («außerordentliche Revision») dell’interveniente il 17 maggio 2004.
Il 24 agosto 2004, l’Alpenblume ha adito un tribunale svedese con un’azione di rivendicazione diretta contro la SCT Industri, relativa alle stesse quote sociali, richiedendo che fosse ordinato alla SCT Industri di adottare tutte le misure necessarie, pena l’applicazione di una sanzione, ai fini della registrazione dell’Alpenblume quale legittimo proprietario delle dette quote sociali. Con sentenza 17 marzo 2005, il Malmö tingsrätt, in seguito all’opposizione della convenuta nel procedimento principale, ha constatato che non sussistevano ragioni che ostassero all’esame di tale domanda...

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LaPrevidenza.it, 24/10/2009

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