sabato, 24 ottobre 2026

Codice doganale comunitario – Regolamento CE n. 384/96 – Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

Cgce, seconda sezione, Sentenza 4.6.2009 C-158/08

 

«Codice doganale comunitario – Regolamento (CE) n. 384/96 – Difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Trasformazione di prodotti in regime di perfezionamento attivo – Pratica irregolare»

L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che ne risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, e che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari. 

Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti sui fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali, e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione, a decorrere dalla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste. 

Secondo la decisione di rinvio, tra la fine del 1998 ed il 2001 la Pometon SpA ha acquistato dalla Pometon doo, società collegata, costituita nel 1998 e con sede in Sezana (Slovenia), lingotti di magnesio greggio di origine e provenienza dalla Cina, la cui importazione nella Comunità avrebbe determinato l’applicazione di un dazio antidumping in base al regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2402, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese e che riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio (GU L 298, pag. 1). Tale prodotto era importato nell’ambito di contratti di lavorazione per conto della Pometon doo, committente stabilito in un paese terzo. La Pometon SpA ha chiesto ed ottenuto di sottoporre tale merce al regime di perfezionamento attivo con un periodo di sospensione di sei mesi. La merce in questione veniva trasformata dalla Pometon SpA in granuli di magnesio, non assoggettati ad un dazio antidumping, e veniva riesportata attraverso il valico doganale di Fernetti (Italia).... 

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LaPrevidenza.it, 19/06/2009

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