Corte di giustizia Ue, sezione seconda, sentenza 19.3.2009 C-256/07
«Codice doganale comunitario – Rimborso di dazi doganali – Art. 29, nn. 1 e 3, lett. a) – Valore in dogana – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Art. 145, nn. 2 e 3 – Considerazione, nell’ambito della determinazione del valore in dogana, dei pagamenti effettuati dal venditore in applicazione di un obbligo di garanzia previsto dal contratto di vendita – Applicazione nel tempo – Norme sostanziali – Norme di procedura – Retroattività di una norma – Validità»
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da una parte, sull’interpretazione dell’art. 29, nn. 1 e 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), nonché dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 marzo 2002, n. 444 (GU L 68, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»). Dall’altra parte, la domanda riguarda la validità dell’art. 145, nn. 2 e 3, del regolamento di applicazione.
LaPrevidenza.it, 13/04/2009
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