venerdì, 23 ottobre 2026

Class action e processo tributario

Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 27.10.2010 n. 21955 - Avv. Daniela Carbone

 

Con sentenza del 27 ottobre 2010  n. 21955, la Corte di Cassazione, sez. V tributaria, nel rivedere l’orientamento precedente, ha affermato l’importante principio secondo cui è ammessa la class action nel processo tributario, ovvero è possibile, per i contribuenti che propongono la stessa questione di diritto, proporre il ricorso “cumulativo”. La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte attiene al ricorso presentato dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di rigetto dell’appello, presentato dall’ufficio dinanzi la Commissione tributaria regionale, per l’accoglimento del ricorso di primo grado dei contribuenti contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta 1998, 1999 e 2000.  L’amministrazione finanziaria, nel proprio ricorso, sollevava l’eccezione d’inammissibilità del ricorso cumulativo, basata sulla circostanza che "i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere si riducono al rilievo che si discute in tutti e tre i casi di IRAP". La Corte di cassazione, nel pronunciarsi sulla suddetta questione di ammissibilità del ricorso cumulativo, ritiene ammissibile il ricorso cumulativo dei contribuenti che propongono la stessa questione di diritto, aprendo la strada alla c.d. class action nel processo tributario, in controtendenza rispetto al precedente orientamento. Sulla fattispecie analoga si segnala la sentenza di cassazione n. 10578 del 30 aprile 2010, decisione di contrario avviso, secondo cui nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti destinatari di individuali e distinti rapporti giuridici d'imposta che risulti fondato esclusivamente sulla medesima "ratio decidendi", essendo necessario ai sensi dell’art.19 del d.lgs n. 546 del 1992, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma consistano in un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria.

Avv. Daniela Carbone

 

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LaPrevidenza.it, 08/11/2010

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