Cittadini Romeni e Bulgari: riflessi previdenziali
Inps, Messaggio, 25.1.2007 n° 2309
La legge n. 16 del 9 gennaio 2006 ha ratificato il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea, con effetto dal 1° gennaio 2007.
Pertanto a decorrere dalla stessa data trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia ai lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia che ai lavoratori italiani distaccati nei due Paesi neocomunitari .
Con riferimento ai lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.
Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco”(tramite la richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.
In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.
LaPrevidenza.it, 02/02/2007