domenica, 25 ottobre 2026

Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata. Ambito di applicazione dell’IVA

Cgce, 29.10.2009 C-29/08

 

«Sesta direttiva IVA – Artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 – Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata – Ambito di applicazione dell’IVA – Esenzione – Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni – Detraibilità dell’IVA»

La SKF, società per azioni, è la società controllante di un gruppo industriale che svolge le proprie attività in vari paesi. Essa partecipa attivamente alla gestione delle controllate e fornisce loro, dietro corrispettivo, prestazioni di servizi di tipo gestionale, amministrativo e commerciale. Detti servizi vengono fatturati alle controllate e la SKF è soggetto passivo dell’IVA ai fini di tali operazioni.  La SKF, al fine di procedere ad una ristrutturazione del gruppo, intende cedere l’attività della sua filiale (in prosieguo: la «filiale»), di cui detiene il 100% del pacchetto azionario, trasferendone la totalità delle azioni. Inoltre, essa si propone di cedere la propria quota di partecipazioni pari al 26,5% nella società controllata, di cui in passato deteneva il 100% del capitale (in prosieguo: la «società controllata»), alla quale prestava anche, in quanto società madre, servizi soggetti all’IVA. Tale cessione è diretta a liberare capitali per il finanziamento di altre attività del gruppo. Al fine di procedere alle dette cessioni, la SKF intende ricorrere a prestazioni di servizi in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e consulenza giuridica specializzata per la redazione dei contratti. Detti servizi saranno soggetti all’IVA.  Al fine di chiarire le conseguenze fiscali di dette cessioni, la SKF chiedeva allo Skatterättsnämnd un parere preliminare in merito al diritto a detrazione dell’IVA versata a monte sulle prestazioni di servizi acquistate nell’ambito della cessione delle azioni della filiale e della società controllata.  Con il suo parere del 12 gennaio 2007, lo Skatterättsnämnd concludeva che, in entrambi i casi, la SKF aveva diritto a detrarre l’IVA versata a monte su tali prestazioni di servizi, ritenendo che i servizi prestati dalla SKF alla filiale e alla società controllata rientrassero nell’ambito di un’attività economica e che l’IVA assolta su tali spese al momento dell’acquisizione delle società fosse detraibile. Analogamente, l’IVA versata su tali spese al momento della cessazione dell’attività avrebbe dovuto essere anch’essa detraibile. La circostanza che l’attività a vantaggio della società controllata cessasse progressivamente non avrebbe potuto incidere in alcun modo su tale giudizio.

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LaPrevidenza.it, 04/12/2009

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