Cassazione Penale Sentenza, Sezione IV, 27.22009 n.9049 - Avv. Valter Marchetti
Fatto.
Una persona perdeva il controllo del proprio mezzo che impattava contro il guard rail della tangenziale assumendo posizione di quiete trasversalmente sulla terza corsia di sorpasso; per prestare soccorso, tra gli altri, si era fermato il conducente, parcheggiando sulla corsia di emergenza. Durante le operazioni di soccorso, sopraggiungeva a forte velocità un’altra vettura che, trovatosi l’ostacolo del veicolo di traverso, perdeva il controllo andando ad impattare con il camino del soccorritore, provocando la morte di quattro persone e plurime lesioni in altra. La Corte di merito. La Corte di merito ravvisa i profili di colpa del conducente del primo veicolo coinvolto – quello messo in posizione trasversale - sia in relazione alla situazione eziologica dell’incidente che vedeva coinvolta tale vettura sia, in particolare, in relazione alla mancata attivazione per rendere evidente la situazione di pericolo determinata dallo stesso conducente, ad esempio posizionando il triangolo di segnalazione. La Cassazione. Anche in un incidente stradale, in ordine al reato colposo, per poter addebitare un evento ad un determinato soggetto è necessario acclarare non solo il cd “nesso causale materiale” sussistente tra l’azione posta in essere dall’agente e l’evento che si è verificato ma, altresì, occorre verificare la cd “causalità della colpa” nei confronti della quale denotano un ruolo primario i due elementi della prevedibilità e della evitabilità del fatto. Il giudice deve identificare la norma specifica che si suppone violata, avente natura cautelare e, ai fini dell’addebito, l’organo giudicante dovrà accertare che l’accadimento che si è verificato deve essere proprio tra quelli che la norma di condotta tende ad evitare, realizzandosi così la c.d. “ concretizzazione del rischio”. Inoltre, afferma la Cassazione nella sentenza in esame, si può formalizzare l’addebito solo “ quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno ”. La prevedibilità. In punto di prevedibilità, afferma la Cassazione, non è revocabile in dubbio che l’omessa segnalazione della presenza del veicolo sulla carreggiata, in violazione dell’art.189, comma 2, CdS, possa porre le prevedibili condizioni di un urto diretto da parte di altri veicoli o comunque quelle per l’insorgenza di una condizione di pericolo per gli altri utenti della strada. L’evitabilità. Non è altresì revocabile in dubbio che la adeguata segnalazione del veicolo e di conseguenza il cd “comportamento alternativo lecito” imposto dalla norma cautelare violata sopra richiamata, avrebbe ragionevolmente impedito la verificazione dell’incidente o, quantomeno, avrebbe potuto determinarne la verificazione in termini meno gravi. Rilevanza del comportamento. La condotta del conducente della seconda vettura sopraggiunta, anche se a forte velocità, non è stata ritenuta interruttiva del nesso eziologico in quanto proprio il comportamento cautelare omesso dal conducente della prima vettura era concettualmente imposto – e giuridicamente dalla norma ex art.189, comma 2, CdS – proprio per evitare il rischio di incidenti derivanti anche dal comportamento improvviso ed irregolare degli altri utenti della strada, “ non potendosi del resto ritenere imprevedibile il pur gravemente colposo comportamento” del conducente della seconda vettura, caratterizzato dall’andatura eccessiva e dall’impegno della corsia di sorpasso e non invece di quella di destra più libera. ( Avv Valter Marchetti, Foro di Savona)
LaPrevidenza.it, 26/03/2009
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