sabato, 24 ottobre 2026

Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione e richiesta di restitutio in integrum

Tribunale Ue, 13.5.2009 T-136/08

 

«Marchio comunitario – Marchio comunitario denominativo AURELIA – Mancato versamento della tassa di rinnovo – Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione – Richiesta di restitutio in integrum»

Il 24 agosto 2000, la ricorrente, Aurelia finance SA, ha ottenuto presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la registrazione del segno denominativo AURELIA in quanto marchio comunitario, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

Il 21 novembre 2005, l’UAMI ha ricordato al rappresentante della ricorrente, riguardo al marchio di cui trattasi, che era possibile rinnovare detta registrazione, dal momento che quest’ultima sarebbe scaduta il 19 giugno 2006. L’UAMI ha osservato che la domanda diretta a tale scopo avrebbe dovuto essere presentata, e la tassa di rinnovo versata, entro il 2 luglio 2006, ma che, contro pagamento di una soprattassa per ritardato pagamento, questo termine avrebbe potuto essere prorogato fino al 2 gennaio 2007.

Il 22 gennaio 2007, l’UAMI ha notificato al rappresentante della ricorrente la scadenza del termine e la cancellazione del marchio dal registro dei marchi a decorrere dal 19 giugno 2006.

Il 5 marzo 2007, la ricorrente ha inviato all’UAMI una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’art. 78 del regolamento n. 40/94 e ha chiesto all’UAMI di prelevare sul suo conto corrente la tassa di rinnovo corrispondente nonché la tassa di restitutio in integrum. A tale riguardo, la ricorrente ha affermato di essersi rivolta, in particolare per il rinnovo del marchio in esame, ad una società specializzata nella fornitura di servizi di rinnovo dei marchi (in prosieguo: la «società specializzata»). La società specializzata ha istituito un sistema informatizzato collegato ad una banca dati in cui i diversi dati riguardanti i titolari, i marchi e i brevetti soggetti a rinnovo sono inseriti manualmente. Quando un marchio specifico deve essere rinnovato, si ritiene che il sistema generi tre promemoria all’attenzione del titolare, chiedendogli il suo consenso prima di procedere al rinnovo. Se non viene prodotta una di queste lettere, si presume che si attivi un sistema di sicurezza che stampi e invii una lettera sostitutiva. Orbene, nella fattispecie, poiché un’impiegata della società specializzata ha omesso d’inserire nella banca dati talune indicazioni relative alla ricorrente necessarie al corretto funzionamento del sistema, a quest’ultima non è stata inviata alcuna notifica. Inoltre, è emerso successivamente che il sistema di sicurezza, ideato per rilevare questo tipo di errore, non si era attivato poiché era stato istituito soltanto per i rinnovi dei brevetti, e non per quelli dei marchi.

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LaPrevidenza.it, 14/07/2009

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