Commento a due recenti provvedimenti della Regione Piemonte e della Regione Puglia - Avv. Dario Belluccio
La Direttiva dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, prot. 24/624/SP del 28.09.2009 - allo stesso modo della precedente nota assessorile della Regione Piemonte emanata in materia il precedente 11.09.2009 – fornisce indicazioni in ordine alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale a seguito della modifica dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione), modificato ad opera della L. 94/2009. Prima di entrare nel merito delle citate Direttive regionali è opportuno premettere in che modo la nuova legislazione ha inciso sulla dichiarazione di nascita e sul riconoscimento dei figli naturali da parte dei cittadini stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia.
Ovviamente stiamo trattando di atti che concernono l’esercizio dei diritti fondamentali delle persone, in quanto esseri umani, indipendentemente dalla regolarità o meno del soggiorno, per cui, a parere di chi scrive, qualsiasi irragionevole limitazione alla formazione degli stessi dovrebbe ritenersi illegittima.
La nuova formulazione dell'art. 6, co. 2, T.U. Immigrazione stabilisce che il cittadino straniero non regolarmente soggiornante, “fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La maggiore problematicità delle nuove disposizioni, per altro, deriva da ciò: sempre con la L. 94/2008, è stato introdotto in Italia il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis, D.Lgs. 286/98, relativamente al quale già è stata sollevata questione di legittimità costituzionale), con la conseguenza giuridica che qualsiasi pubblico ufficiale che venga a conoscenza di tale reato ha l'obbligo giuridico di segnalarlo all'Autorità giudiziaria (si veda l'art. 361 c.p.). In sostanza, nell'intenzione del Legislatore, al fine di accedere, produrre, creare, tra l'altro, gli atti di stato civile è necessario che il cittadino straniero abbia un valido titolo di soggiorno sul territorio dello Stato (permesso di soggiorno ovvero Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo). Se non lo ha e si presenta dinanzi ad un pubblico ufficiale da una parte non otterrà l'atto e, d'altra parte, sarà denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale.
LaPrevidenza.it, 07/10/2009
Avvocato
3497880035
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