mercoledì, 14 ottobre 2026

Brevi considerazioni sulle collaborazioni familiari

Dr. Carlo Alberto Legittimo

 

La rigorosa e letterale applicazione da parte dei diversi Organi di vigilanza, della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12.11.2010, nella parte riguardante il campo di applicazione della maxisanzione, mi induce ad alcune riflessioni sulle conclusioni, non condivisibili,  alle quali perviene la direttiva ministeriale.
Quest’ultima, infatti, a pagina 3 chiarisce che “la maxisanzione trova applicazione con riferimento a prestazioni di natura subordinata non formalizzate attraverso la comunicazione al centro per l’impiego” e che “per le altre tipologie di rapporto per le quali non è prevista la comunicazione al centro per l’impiego (ad esempio lavoro accessorio o prestazioni rese da soggetti di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/1965), il requisito della subordinazione è dato per accertato e quindi troverà applicazione la maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della Pubblica Amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto. In altri termini, rispetto a tali rapporti è possibile applicare la sanzione qualora non sia stata effettuata: 1) la comunicazione di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965 per le figure di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7, dello stesso decreto (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale; 2) la comunicazione all’INPS-INAIL connessa all’attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio”....

Dr. Carlo Alberto Legittimo

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LaPrevidenza.it, 14/06/2011

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