Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Sentenza 23.2.2009 n. 4368- Avv. Lorenzo Cuomo
Cassazione, Sentenza n. 4368/2009 del 23 febbraio 2009
Il comportamento di un lavoratore il quale abbia errato nel battere uno scontrino non costituisca lesione del vincolo fiduciario a causa della mancanza di (prova della) malafede, mentre va ascritto il comportamento a incompetenza o confusione
la Cassazione ha ritenuto che in concreto la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente, non è risultata obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente.
La Corte prosegue nel filone interpretativo che considera la complessiva valutazione della gravità dell’infrazione, ai fini della proporzionalità della sanzione da condurre sulla base dei seguenti criteri: modalità della commissione del fatto, modalità di commissione del fatto implicanti indici minimali di intensità dolosa, nonché la particolare tenuità del danno provocato.
Avv. Lorenzo Cuomo
LaPrevidenza.it, 21/05/2009
3497880035
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