Cassazione civile sez. unite, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1782
La controversia nasce a seguito dell’invio da parte di Equitalia Gerit di un avviso per la riscossione in favore del Consiglio Nazionale Forense a carico degli avvocati del foro di Roma non abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori per la riscossione del contributo annuale previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 14, contributo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva deciso di non continuare a riscuotere a decorrere dal 2001, ritenendo che lo stesso non fosse dovuto. Contestando radicalmente la legittimità del preteso contributo, un gruppo di avvocati ha citato innanzi al Giudice di Pace di Roma il Consiglio Nazionale Forense, il quale in questa sede ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, o, in via subordinata, a favore, del giudice tributario. Si sono costituiti con distinti controricorsi, da un lato, gli avv.ti M.A., M.S. E M. S., dall’altro, gli avv.ti A.M., B.F., B.K., F.D.C., F.L., m.m., S.A.. Tutte le parti hanno depositato memoria.....
LaPrevidenza.it, 10/02/2011
0958996835
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