venerdì, 23 ottobre 2026

Autovelox: la contestazione immediata non è necessaria

Cassazione civile  sez. II, Sentenza 12.10.2010 n. 21091

 

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), (”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”), tuttavia l’utilizzo di apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle violazioni dell’art. 142 C.d.S. È consentito soltanto nei tratti stradali inseriti in decreti prefettizi ai sensi dell’art. 4 D.L. Cit.. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando nuovamente violazione di norme di diritto, si osserva che non è necessaria la contestazione immediata nell’ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1, lett. e). I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. La tesi del Tribunale, infatti, è smentita dal rilievo che l’accertamento eseguito ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f) e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento è – a differenza che nella seconda ipotesi e come è concretamente avvenuto nel caso in esame -”direttamente gestita” dall’organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l’inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell’art. 4 D.L. Cit. è condizione di legittimità dell’utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento “a distanza” delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. Cit.), non anche di quelle “direttamente gestite” - come nella specie – dagli organi di polizia (sulla legittimità dell’utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008)....

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LaPrevidenza.it, 05/01/2011

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