Corte di Cassazione Sezione Seconda Civile Sentenza del 3.6.2009, n. 12843
Il Comune di Vi. propone ricorso per cassazione contro Lu. Ma., che resiste proponendo ricorso incidentale, avverso la sentenza del GP di Cascina n. 40/05 che ha accolto l'opposizione annullando il verbale n. 1035/P/04 di euro 147,05 per violazione dell'art. 142 comma 8 cds perché l'accertamento non è avvenuto in modo conforme alle direttive ministeriali posto che nelle strade di tipo C, all'interno dei centri abitati non è ammesso utilizzo di dispositivi per l'accertamento della velocità tramite postazione fissa...
Osserva la Corte che, rispetto alla affermazione dell'odierno ricorrente di una opposizione per mancata contestazione immediata ed assenza dell'agente preposto alla vigilanza, (con la precisazione in verbale" che la contestazione non è potuta avvenire perché la rilevazione della velocità è stata effettuata con autovelox in postazione fissa per strada inclusa nel decreto del Prefetto di Pisa n. 178/02 di cui all'art. 4 DL 121/02, conv. in L. 128/02. L'ubicazione della postazione fissa di rilevazione di velocità è adeguatamente segnalata mediante segnaletica orizzontale e verticale".), la sentenza riferisce di strada provinciale extraurbana secondaria e di centro abitato dove non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento automatico senza procedere a immediata contestazione.
LaPrevidenza.it, 16/07/2009
Avvocato
3497880035
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