Decreto Legislativo 22.12.2008 n. 214
Stralcio art. 1 c. 3 - Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua ....
LaPrevidenza.it, 17/01/2009
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