sabato, 24 ottobre 2026

Atto pubblico informatico del Notaio: pubblicate in gazzetta le disposizioni

Decreto legislativo 2.7.2010 n. 110 - G.U. 19.7.2010

 

Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: «Art. 23-bis. - 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato. Art. 23-ter. - 1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo. 2. Le modalita' di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e' sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto. 3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.»; b) all'articolo 38 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.»; c) dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis. - 1. All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa. 2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, e' regolata, in caso di utilizzo di modalita' informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82. Art. 47-ter. - 1. Le disposizioni per la formazione e la conservazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate si applicano, in quanto compatibili, anche ai documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-bis. 2. L'atto pubblico informatico e' ricevuto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 47 ed e' letto dal notaio mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. 3. Il notaio nell'atto pubblico e nell'autenticazione delle firme deve attestare anche la validita' dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti.»; d) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: «Art. 52-bis. - 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. 2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza.»; e) dopo l'articolo 57 e' inserito ...

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LaPrevidenza.it, 19/08/2010

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