Cgce, terza sezione, sentenza 4.6.2009 C-22/08 e C-23/08
Cittadinanza dell’Unione europea – Libera circolazione delle persone – Artt. 12 CE e 39 CE – Direttiva 2004/38/CE – Art. 24, n. 2 – Giudizio di validità – Cittadini di uno Stato membro – Attività professionale esercitata in un altro Stato membro – Livello della remunerazione e durata dell’attività – Conservazione dello status di “lavoratore” – Diritto alle prestazioni previste in favore delle persone in cerca di occupazione.
Il sig. Vatsouras, nato il 10 dicembre 1973 e cittadino greco, faceva il suo ingresso in Germania nel marzo 2006. Il 10 luglio 2006, egli presentava dinanzi all’ARGE una richiesta di prestazioni ai sensi dell’SGB II, che gli venivano concesse, con decisione 27 luglio 2006 dell’ARGE, fino al 30 novembre 2006. Poiché il reddito percepito dal sig. Vatsouras a titolo della sua attività professionale era stato dedotto dalle prestazioni in questione, il loro importo mensile ammontava a EUR 169. Con decisione 29 gennaio 2007 dell’ARGE, il diritto a tali prestazioni veniva prorogato fino al 31 maggio 2007. L’attività professionale del sig. Vatsouras terminava alla fine del mese di gennaio 2007. Con decisione 18 aprile 2007, l’ARGE annullava tali prestazioni con effetto a partire dal 30 aprile 2007. L’opposizione proposta dal sig. Vatsouras avverso detta decisione veniva respinta mediante la decisione dell’ARGE 4 luglio 2007, con la motivazione che egli non era legittimato a percepire tali prestazioni ai sensi dell’art. 7, n. 1, seconda frase, punto 2, dell’SGB II. Il sig. Vatsouras proponeva ricorso giurisdizionale contro quest’ultima decisione dinanzi al Sozialgericht Nürnberg....
LaPrevidenza.it, 16/06/2009
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
3497880035
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