Cgce, 10.9.2009 C-269/07
«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Premio previdenziale integrativo – Assoggettamento integrale ad imposta»
Il ricorso della Commissione si fonda su tre censure. Con la sua prima censura, la Commissione deduce che la normativa tedesca, nella parte in cui esclude i lavoratori frontalieri non assoggettati integralmente ad imposta in Germania dal beneficio del premio, costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità incompatibile con l’art. 39 CE e con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Con la seconda censura, viene contestato che il divieto di utilizzare il capitale sovvenzionato per l’acquisto o la costruzione di un alloggio di proprietà a fini abitativi personali, quando tale alloggio non si trovi sul territorio tedesco, costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità incompatibile con l’art. 39 CE e con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Con la terza censura, la Commissione fa valere che l’obbligo di rimborso nell’ipotesi di cessazione dell’assoggettamento integrale all’imposta è in contrasto con gli artt.12 CE, 18 CE e 39 CE nonché con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
LaPrevidenza.it, 15/10/2009
3497880035
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