Corte di cassazione, sezione I civile, 17 maggio 2005, n° 10344
In sede di giudizio di separazione personale dei coniugi, il giudice non può rigettare le domande delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell'assegno di mantenimento limitandosi a rilevare la mancata dimostrazione degli assunti sui quali esse si fondano, essendo invece tenuto a disporre d'ufficio le opportune indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, se del caso avvalendosi anche della polizia tributaria.
LaPrevidenza.it, 27/05/2005
0823911023
3356042932
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