TAR Toscana, Firenze, sentenza 16.6.2011 n. 1075 - Dario Immordino
E’ legittima la previsione del bando di gara che richieda, a pena di esclusione, la dichiarazione riguardante il fatturato globale e l’importo relativo ai servizi e forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni, il cui scopo è, piuttosto, quello di dimostrare le concrete capacità operative dell’impresa concorrente
Ciò perché la dichiarazione circa il fatturato globale, insieme alle idonee dichiarazioni bancarie, finalizzate ad attestare l’affidabilità dell’impresa con riferimento al credito, ed ai bilanci o estratti di bilanci dell’impresa, finalizzati a dimostrare la le sue effettiva capacità imprenditoriali, costituisce uno dei documenti ritenuti idonei dal Legislatore, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 a dar prova della capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti
Dalla formulazione della norma emerge con chiarezza che queste tipologie di documentazione vengono richieste alternativamente alle imprese concorrenti.
Da ciò si evince che, nonostante la diversità di contenuto e funzioni, dette categorie di documenti sono giudicate dal Legislatore tutte ugualmente idonee, anche autonomamente, a dimostrare la capacità economica e finanziaria dei concorrenti, tanto che spetta alla P.A. appaltante, nell’esercizio di una valutazione discrezionale sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, scegliere tra uno o più dei documenti stessi.
Peraltro la dichiarazione concernente il fatturato globale costituisce un autonomo ed obbligatorio elemento di prova della capacità economico-finanziaria dell’impresa concorrente anche ai sensi della Direttiva n. 18/2004/CE, atteso che l’art. 47 dell’atto normativo comunitario prescrive che a tal fine l’operatore economico deve produrre “una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili....”:
se ne ricava che il legislatore comunitario ha ritenuto indispensabile la dichiarazione circa il fatturato globale, mentre ha rimesso alla scelta discrezionale della P.A la scelta di richiedere quella concernente il fatturato specifico, in base ad una valutazione che sfugge al sindacato di legittimità quando non risulti essere manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole, irrazionale.
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 01/07/2011
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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