Tar Lazio, sez. III quater, Sentenza 27.3.2009 n. 3232
Con una memoria di costituzione e con un contestuale ricorso incidentale l’ATI controinteressata: -- in linea preliminare ha eccepito irricevibilità del ricorso in quanto sarebbe diretto contro un atto meramente preparatorio; -- nel merito l’infondatezza del gravame sotto tutti profili dedotti; -- in via incidentale, lamenta poi, l’eventuale illegittimità del capitolato speciale di gara qualora dovesse essere interpretato nel senso che nella procedura concorsuale, il sopralluogo avrebbe dovuto essere condotto solo dalla società capogruppo e non anche da ciascuna delle mandanti.
Con secondo ricorso incidentale l’ATI controinteressata chiede l’annullamento dell’ammissione della Industrie G. Malvestio s.p.a. Che avrebbe dovuto essere esclusa per un duplice ordine di ragioni relative al difetto di istruttoria ed alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e della violazione della lex specialis perché il prodotto della ricorrente principale non sarebbe conforme a quanto richiesto nel capitolato strategico di gara.
Con ordinanza n. 1910/2008 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare in relazione alla prima facie ritenuta fondatezza del secondo ricorso incidentale.
Non essendo stata appellata, sulla base della predetta ordinanza, la commessa veniva integralmente eseguita dalla aggiudicataria nelle more del processo.....
LaPrevidenza.it, 07/04/2009
3497880035
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