sabato, 24 ottobre 2026

Alloggio per extracomunitari clandestini: l’affitto deve essere a prezzo di mercato altrimenti commette reato

Tribunale di Milano, Sentenza 12.5.2009 - Avv. Valter Marchetti

 

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art.12, comma 5, d.lgs n.286 del 1998 ( disposizioni contro le immigrazioni clandestine) non basta   la concessione ad un immigrato clandestino di locali ad uso abitativo in quanto, accanto a tale requisito obiettivo della condotta tipica del reato in questione, deve sussistere il cd requisito soggettivo e cioè l’autorità giudiziaria deve accertare in concreto se il proprietario dell’alloggio abbia inteso trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero, quale contraente più debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto contrattuale.

Nel caso di specie, l’importo versato era parti ad euro 600,00 mensili e quindi, secondo la Cassazione, non può affermarsi che il  proprietario abbia agito con il dolo specifico richiesto dalla norma dato che quell’importo appare in linea con i prezzi di mercato relativi al canone di locazione di un appartamento situato nella città di Milano.

Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona

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LaPrevidenza.it, 31/05/2009

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