Tribunale Ue, 10.3.2009, T-68/05
Il 21 dicembre 1990 il Consiglio ha adottato la direttiva 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27). Tale direttiva prevedeva la possibilità di concedere, secondo talune modalità, aiuti di Stato, da un lato, al funzionamento e, dall’altro, alla ristrutturazione, a favore delle imprese di costruzione e di trasformazione navale (in prosieguo: i «cantieri navali») situati nella Comunità europea. Quanto agli aiuti al funzionamento che sono gli unici pertinenti nell’ambito del ricorso in esame, l’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684 dispone che: «gli aiuti alla produzione a favore [dei cantieri navali] possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l’importo totale dell’aiuto accordato ad un contratto [di costruzione e di trasformazione navale] non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell’aiuto». Inoltre, in forza dell’art. 11, n. 2, lett. a), della detta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, prima della loro attuazione, qualsiasi regime di aiuto nuovo o già esistente contemplato dalla direttiva 90/684. Con lettere 24 maggio e 4 giugno 1991, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, a norma dall’art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 90/684, i regimi di aiuti concernenti i cantieri navali situati sul territorio tedesco e, in particolare, quelli situati sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca....
LaPrevidenza.it, 23/05/2009
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