Cgce, 22.10.2009 C-449/08
«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime di pagamento unico – Fissazione dell’importo di riferimento – Agricoltori che si trovano in una situazione particolare – Riserva nazionale»
Il sig. Elbertsen, agricoltore nei Paesi Bassi, possedeva nella sua azienda quattro pecore nel 2000, tre nel 2001 e undici nel 2002. Relativamente a tale periodo non gli è stato concesso alcun pagamento diretto.
Il 20 dicembre 2002 è stato stabilito a suo favore un diritto di enfiteusi su un appezzamento di prato di 1,29 ha e, nel corso dell’anno successivo, egli ha convertito in stalla un edificio in precedenza adibito a magazzino.
Durante gli anni 2003‑2005, il sig. Elbertsen possedeva venti pecore, il che gli ha permesso di beneficiare per ognuno di questi anni di un premio per ovini per un’importo totale pari a EUR 440,40.
Il 6 settembre 2005 il sig. Elbertsen, sulla base di investimenti realizzati in capacità di stalla, pecore e terreno, ha presentato una domanda di diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale.
Con lettera 13 ottobre 2006, il Ministro ha risposto affermando che, pur potendo egli essere ammesso, in ragione di questi investimenti, ai diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale, i pagamenti supplementari diretti calcolati restavano tuttavia al di sotto del limite di EUR 500 stabilito dalla normativa nazionale, cosicché i diritti all’aiuto a partire dalla riserva nazionale non potevano essergli concessi.
Con decisione 15 dicembre 2006, il Ministro ha fissato in EUR 0 l’importo dei diritti all’aiuto da concedere al sig. Elbertsen.
LaPrevidenza.it, 15/11/2009
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