domenica, 25 ottobre 2026

Aiuti di Stato. Per la ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca in parte sono incompatibili

Tribunale Ue, Sentenza T- 291/06

 

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Repubblica di Polonia ad un produttore di acciaio – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero – Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Nozione di beneficiario – Art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999»

Con lettera 19 maggio 2004 la Commissione ha comunicato alla Repubblica di Polonia che aveva deciso di avviare il procedimento formale di esame relativamente all’aiuto alla ristrutturazione accordato al produttore di acciaio HCz. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 agosto 2004 (GU C 204, pag. 6; in prosieguo: la «decisione di avvio») nella lingua facente fede (il polacco), preceduta da una sintesi nelle altre lingue ufficiali. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito ai fatti ed all’esame giuridico figuranti nella decisione di avvio. Essa ha ricevuto osservazioni della Repubblica di Polonia e di quattro parti interessate

In esito al procedimento la Commissione è pervenuta alla conclusione che, contrariamente ai suoi dubbi iniziali, le misure dirette alla ristrutturazione della HCz, conformemente al disposto dell’Ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (legge 30 ottobre 2002 sull’aiuto di Stato alle imprese di importanza rilevante per il mercato del lavoro, Dz. U. n. 213, posizione 1800, come modificata; in prosieguo: la «legge del 2002»), non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invece la Commissione ha considerato che la HCz aveva fruito a vari titoli di un aiuto di Stato per il periodo dal 1997 al 2002. La Commissione ha concluso che quest’ultimo era in parte compatibile col mercato comune, ma ne ha richiesto il rimborso per la parte da essa considerata incompatibile col mercato comune, cioè per un importo di PLN (zloty polacchi) 19 699 452 (in prosieguo: l’«aiuto controverso»).

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LaPrevidenza.it, 05/09/2009

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