Inpdap, Area Trattamenti Pensionistici, Parere del 29.5.2008
Per le adozioni nazionali, l’‘effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva può essere autocertificato mediante dichiarazione di responsabilità resa direttamente dagli interessati ai sensi del D.P.R. n.445/2000, pertanto, tale arrivo può anche riferirsi all’‘affidamento preadottivo.
Per le adozioni internazionali, l’‘ingresso del minore in Italia deve risultare dall’‘autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.32, legge n.184/1993).
Il momento dell’‘ingresso del minore nel nostro territorio può essere anche riportato all’‘affidamento preadottivo che si verifica nei casi in cui l’‘adozione, ai sensi dell’‘art.35, comma 4, della legge n.184/1993, debba essere pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all’‘arrivo in Italia dello stesso.
Nell’‘ipotesi di affidamento non preadottivo, il periodo massimo di congedo cui la lavoratrice ha diritto è di tre mesi entro l’‘arco temporale di cinque mesi dalla data di affidamento del minore...
LaPrevidenza.it, 25/10/2008
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...