martedì, 13 ottobre 2026

Adeguamento dal 2013 agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso a pensione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Inps, Messaggio 10.1.2013 n. 545

 

L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti,  i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal  1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano. I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici. Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico. Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere  dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015......

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LaPrevidenza.it, 14/02/2013

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