Cgce, 16.7.2009 C-537/07
«Direttiva 96/34/CE – Accordo quadro sul congedo parentale – Diritti acquisiti o in corso di acquisizione all’inizio del congedo – Continuità nella percezione di prestazioni di previdenza sociale durante il congedo – Direttiva 79/7/CEE – Principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale»
Dalla decisione di rinvio risulta che, a far data dal 17 dicembre 1986, la sig.ra Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho ha svolto attività lavorativa in qualità di dipendente ausiliaria con funzioni amministrative, a tempo pieno, presso la Alcampo SA, impresa che esercita la sua attività nel settore della distribuzione all’ingrosso.
Era stato convenuto con detta impresa che, con decorrenza 6 dicembre 2001, la sig.ra Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho avrebbe beneficiato del regime di riduzione dell’orario di lavoro applicabile ai lavoratori che si occupino di un minore di età inferiore ai sei anni di cui abbiano la tutela legale, conformemente alla normativa allora vigente, e l’orario di lavoro quotidiano dell’interessata, conseguentemente, è stato ridotto di un terzo.
Parallelamente, la remunerazione della sig.ra Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho e – non essendo stato concluso alcun accordo speciale – l’importo dei contributi versati sia dall’impresa sia dall’interessata al regime generale della previdenza sociale sono stati ridotti nella stessa proporzione, ove tale importo corrispondeva ad una percentuale della retribuzione percepita.
A seguito di una malattia non professionale, la sig.ra Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho ha avviato, a causa di disturbi fisici e funzionali, un procedimento amministrativo sfociato in una decisione dell’INSS, 30 giugno 2004, in cui le si riconosceva un’invalidità totale permanente a svolgere la sua occupazione abituale, con diritto ad una pensione pari al 55% dell’importo di EUR 920,33 mensili.
Il calcolo di tale base contributiva è stato effettuato fondandosi sull’importo dei contributi effettivamente versati al sistema pubblico di previdenza sociale durante il periodo da prendere in considerazione ai sensi della normativa che disciplina le prestazioni, vale a dire quello compreso tra il 1° novembre 1998 e il mese di novembre 2004. Tale importo comprendeva tutti i contributi versati dalla sig.ra Gómez‑Limón Sánchez‑Camacho e dal suo datore di lavoro.
L’interessata proponeva ricorso dinanzi al Juzgado de lo Social n. 30 de Madrid sostenendo che, sebbene i contributi effettivamente versati fossero quelli indicati, il loro importo risultava ridotto in proporzione alla riduzione della sua retribuzione conseguente alla riduzione del suo orario di lavoro durante il periodo in cui aveva usufruito del congedo parentale per occuparsi del figlio minore, mentre la sua pensione avrebbe dovuto essere calcolata in base all’importo dei contributi corrispondente ad un’attività a tempo pieno. A suo avviso, il calcolo che le è stato applicato si risolve nel privare di efficacia pratica uno strumento destinato a promuovere la parità dinanzi alla legge e ad eliminare la discriminazione fondata sul sesso.
LaPrevidenza.it, 09/10/2009
3497880035
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