Cassazione civile sezione tributaria, ordinanza 19 novembre 2010 n. 23428
Con unico motivo la ricorrente denunzia illogicità ed insufficienza della motivazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si duole che il giudice dell'appello abbia nell'impugnata sentenza apoditticamente affermato che "l'estraneità all'attività professionale sarebbe risultata ex actis, senza, per converso, specificare le ragioni sulla base delle quali è giunta alla propria conclusione". Il motivo è infondato. Nel confermare la pronunzia del giudice di prime cure, il giudice dell'appello ha escluso la fondatezza dell'accertamento oggetto d'impugnazione affermando risultare "in atti che nella quasi totalità dei casi si tratta di operazioni finanziarie compiute nell'ambito familiare e comunque non legate ad attività economiche afferenti l'attività professionale, salvo le operazioni individuate dal giudice di prima istanza". A tale stregua il giudice dell'appello ha invero implicitamente accolto le deduzioni del contribuente esposte in narrativa, laddove vengono richiamate la documentazione prodotta e le contestazioni dal medesimo mosse in sede di merito ("la documentazione prodotta giustifica la disponibilità delle somme versate e non costituiscono quindi ricavi professionali ed in tal senso si è espressa la CTP accogliendo larga parte....
LaPrevidenza.it, 25/08/2011
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