luned́, 19 ottobre 2026

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

Decreto Legge 28.12.2013 n. 149

 

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la  trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della  contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro  favore. (13G00194)

(GU n.303 del 28-12-2013)

Vigente al: 28-12-2013


Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con  urgenza l'adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica,  in linea con le aspettative dei cittadini di superamento del sistema  del finanziamento pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di  austerita' e di rigore della politica di bilancio adottata in questi  ultimi anni;  Considerato che la volonta' espressa dal corpo elettorale nelle  consultazioni referendarie in materia si e' sempre mantenuta costante  nel senso del superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono  emerse situazioni di disagio sociale che impongono un immediato  segnale di austerita' del sistema politico;  Considerata altresi' l'ineludibile esigenza di assicurare il  passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti,  che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei  partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per  concorrere con metodo democratico a determinare le politiche  nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;  Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di  adottare misure atte a riformare il sistema di finanziamento dei  partiti in tempi rapidi e certi;  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella  riunione del 13 dicembre 2013;  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del  Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le  riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze;  E M A N A  il seguente decreto-legge:  Art. 1  Abolizione del finanziamento pubblico e finalita'  1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i  contributi pubblici erogati per l'attivita' politica e a titolo di  cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto  dall'articolo 14.  2. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'accesso a  forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di  contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di  trasparenza e democraticita' da essa stabiliti.

Capo II

Democrazia interna, trasparenza e controlli 

Art. 2  Partiti 

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali  i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la  politica nazionale.  2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49  della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto delle  disposizioni del presente decreto.

Art. 3  Statuto 

1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti  dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto  nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto e' allegato, anche in  forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce  elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.  2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di  democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali nonche' dello Stato di diritto, indica:  a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi  deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalita' della loro  elezione e la durata dei relativi incarichi, nonche' il soggetto  fornito della rappresentanza legale;  b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;  c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che  impegnano il partito;  d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di  garanzia; le modalita' di partecipazione degli iscritti all'attivita'  del partito;  e) i criteri con i quali e' assicurata la presenza delle  minoranze negli organi collegiali non esecutivi;  f) le modalita' per promuovere e assicurare, attraverso azioni  positive, l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi  collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51  della Costituzione;  g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura,  sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni  territoriali del partito;  h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle  eventuali articolazioni territoriali;  i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei  confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le  procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e  il rispetto del principio del contraddittorio;  l) le modalita' di selezione delle candidature per le elezioni  dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del  Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province  autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per  le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia  autonoma;  m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la  denominazione del partito;  n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e  patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;  o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.  3. Lo statuto puo' prevedere clausole di composizione  extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo  statuto medesimo, nonche' procedure conciliative e arbitrali.  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e  dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del  codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4  Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici  previsti dal presente decreto 

1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a  trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal  legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al  Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla  Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio  2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di  garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei  rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata  «Commissione».  2. La Commissione, verificata la conformita' dello statuto alle  disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del  partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici  riconosciuti ai sensi del presente decreto.  3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione,  previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi,  entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.  4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla  Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente,  dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla  data di approvazione delle modificazioni.  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del  presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro  dodici mesi dalla medesima data.  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono  condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai  benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e  12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui  al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del  presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a  condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle  disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.  8. Il registro di cui al comma 2 e' consultabile in un'apposita  sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel  registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione  dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui,  rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1  dell'articolo 10.

Art. 5  Norme per la trasparenza e la semplificazione 

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle  informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi  associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la  realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata  accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza  di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di  semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di  interoperabilita'.  2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei  partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet  ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei  partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui  all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il  controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio,  anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione  e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa'  di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del  rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito  politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del  Parlamento italiano sono altresi' pubblicati, ai sensi del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione  reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei  parlamentari nonche' dei membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia.  3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti  politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non  superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di  pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la  tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identita' dell'autore, non  si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4  della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei  casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti  beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla  Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno  erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a  euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui  al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla  percezione del finanziamento o del contributo. In caso di  inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni  mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma  dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei  soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i  relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile  nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno  comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le  modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei  deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti  finanziamenti o contributi e i relativi importi e' pubblicato, come  allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito  politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, sono individuate le modalita' per garantire la  tracciabilita' delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di  cui al primo periodo del presente comma.  4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui  organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni  di partiti o movimenti politici, nonche' alle fondazioni e alle  associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita' o  contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo  gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro  articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in  misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio  dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1  del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicita'  degli statuti e dei bilanci.

Art. 6  Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici 

1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i  bilanci delle loro sedi regionali, nonche' quelli delle fondazioni e  associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata  in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti  politici.

Art. 7  Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti 

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella  seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente  decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione  contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio  2012, n. 96.  2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti  politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di  autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano  ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori  a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una  societa' di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo.  In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 8  Controllo dei rendiconti dei partiti 

1. I controlli sulla regolarita' e sulla conformita' alla legge del  rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e  successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonche'  sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicita' di cui  al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito  del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali  irregolarita' o inottemperanze, con le modalita' e nei termini di cui  ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n.  96.  2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo  7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i  relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da  parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non  venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone,  per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della  contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda  sezione del registro di cui all'articolo 4.  3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di  cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997,  n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei  documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel  termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione  amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo  delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.  4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano  omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle  scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la  sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o  difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi  spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo  dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un  partito non siano rappresentate in conformita' al modello di cui  all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione  applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo  delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.  5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella  nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le  informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997,  n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera,  la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non  correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al  vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle  somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un  terzo dell'importo medesimo.  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate  non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme  spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle  sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.  7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da  2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano gia'  percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12  e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione  applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta  al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso  complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo  anno.  8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie previste dal presente articolo, nonche' ai fini della  tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali  contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre  1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente  previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come  modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto  previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26  della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.  9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria  agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai  sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e,  comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di  percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di  presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di  cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive  modificazioni.  10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito  politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e  delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione,  le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta  corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la  violazione.  11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di  tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a  sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni  successivi.  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere  dall'anno 2014.

Art. 9  Parita' di accesso alle cariche elettive 

1. I partiti politici promuovono la parita' nell'accesso alle  cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.  2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un  partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del  Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore  al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi  dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50  per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei  candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo  complessivo del 10 per cento.  3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari  almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi  dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione  attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione  amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi  spettanti ai sensi dell'articolo 12.  4. A decorrere dall'anno 2014, e' istituito un fondo in cui  confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente  suddivise tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del  sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al  40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini  di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio  delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

Capo III

Disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione  indiretta 

Art. 10  Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonche'  limiti alla contribuzione volontaria 

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel  registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:  a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui  all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione  elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche  ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il  rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei  membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei  consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano,  ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale  candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo  della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del  Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province  autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri  del Parlamento europeo spettanti all'Italia;  b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo  12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale  almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per  il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o  dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.  2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui  gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici  iscritti nel registro di cui all'articolo 4:  a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare  regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei  rispettivi regolamenti;  b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista  e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale  mediante la presentazione di una lista comune di candidati in  occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in  uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di  Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreche' si tratti  di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui  all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del  contrassegno.  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici  presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio  dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. In via  transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine e' fissato al  ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la  richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal  ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici  risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in  una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle  disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede  alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di  cui all'articolo 4.  4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione  attestante la sussistenza dei requisiti ed e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.  5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le  disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia di documentazione  amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n. 445.  6. La Commissione disciplina e rende note le modalita' per la  presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione  della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti  prescritti.  7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni liberali  in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi,  sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione  per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico  per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui ne'  comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi  iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal  rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello  dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il  limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono  essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito e' pari,  rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei  proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante  dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente  quello dell'erogazione. Ciascun partito e' tenuto a pubblicare nel  proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma  in relazione a ciascun anno.  8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare  erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in  beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in  favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore  in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono  definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di  cui al presente comma ai gruppi di societa' e alle societa'  controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile.  Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in  relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale  effettuati tra partiti politici.  9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti  effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e  ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore  dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i  soggetti che in una annualita' abbiano erogato, in adempimento di  obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi  eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere,  negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun  contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito  politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne'  concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito,  alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al  periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi  dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti  eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono  ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.  10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento  alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in  vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in  ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di  garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in  vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla  scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.  11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,  il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo  riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il  cui simbolo e' stata eletta la maggioranza dei senatori e dei  deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare  riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal  periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione  del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova  costituzione.  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2  maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque  corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei  divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione  applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni  corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di  cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento  della predetta sanzione non puo' accedere ai benefici di cui  all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla  data di irrogazione della sanzione.

Art. 11  Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti  politici 

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro  effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici  iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del  presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente  articolo.  2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle  erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:  a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro  annui;  b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro  annui.  3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito e'  altresi' detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese  sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o  corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di  cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma e' consentita  nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualita' per  persona.  4. La detrazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a condizione che  le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente  previsti in un piano per la formazione politica presentato dai  partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta  di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014  il predetto termine e' fissato al ventesimo giorno successivo alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attivita' di  formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi  principali, dei destinatari e delle modalita' di svolgimento, anche  con riferimento all'articolazione delle attivita' sul territorio  nazionale, nonche' i costi preventivati.  5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal  termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attivita'  manifestamente estranee alle finalita' di formazione politica,  comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i  quindici giorni successivi. Il partito e' tenuto a informare i  partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.  6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito  delle societa', disciplinata dal testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino  a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al  26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro  effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del  presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro,  limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma  1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei  quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano  negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle  societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali  soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa  societa' o ente che controlla i soggetti medesimi.  7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a  condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai  commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite  banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di  pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita' idonee a garantire la  tracciabilita' dell'operazione e l'esatta identificazione del suo  autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento  di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento  da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.  8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali  o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti  politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non  possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.  9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno  2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si  provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono  disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14,  commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre  2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle  minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al  Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si  verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto  alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui  all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del  2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio  decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di  monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel  fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante  corrispondente rideterminazione della quota del due per mille  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore  dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro  dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con  apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e  all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente  comma.  11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere  inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui  all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente  alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello  effettivamente sostenuto per le finalita' di cui al presente  articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze.

Art. 12 Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito  delle persone fisiche 

1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle  dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta,  ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria  imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito  politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui  all'articolo 4.  2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente  sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di  dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una  scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente  puo' indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il  due per mille.  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un  regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le  modalita' per l'applicazione delle disposizioni del presente  articolo, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di  gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei  contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte  preferenziali, nonche' da agevolare l'espressione della scelta da  parte dei contribuenti.  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la  spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di  9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per  l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da  iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto  previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente  articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi  che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate  dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.  6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non  utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei  residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 13  Raccolte telefoniche di fondi 

1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la  partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre  applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa  attraverso una chiamata in fonia, e' disciplinata da un apposito  codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a  fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di  gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorita' per le  garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce  erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai  soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati  dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi  dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali 

Art. 14  Norme transitorie e abrogazioni 

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata  in vigore del presente decreto, e' riconosciuto il finanziamento  pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3  giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il  cui termine di erogazione non e' ancora scaduto alla data medesima,  continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei  tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:  a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del  presente decreto, il finanziamento e' riconosciuto integralmente;  b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a  quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,  il finanziamento e' ridotto nella misura, rispettivamente, del 25,  del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.  2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio  finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in  vigore del presente decreto.  3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli  fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la  normativa indicata al comma 4.  4. Sono abrogati:  a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18  novembre 1981, n. 659;  b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;  c) gli articoli 9 e 9-bis, nonche' l'articolo 12, comma 3,  limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15,  commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad  usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16,  limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10  dicembre 1993, n. 515;  d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;  e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con  esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3  della legge 3 giugno 1999, n. 157;  f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della  legge 6 luglio 2012, n. 96.  5. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15,  comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole:  «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e  movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi  compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle  societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o  i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o  esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente  o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano  controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti  medesimi, nonche' dell'onere», del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 15  Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96,  concernente la pubblicita' della situazione patrimoniale e  reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei  partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe. 

1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' sostituito  dal seguente:  «Art. 12. - (Pubblicita' della situazione patrimoniale e  reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei  partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le  disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai  soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe,  dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un  rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei  deputati.  2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle  cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo  2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso  l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la  durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha  ottenuto eletti».

Art. 16  Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in  materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e  relativi obblighi contributivi nonche' in materia di contratti di  solidarieta'. 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti  politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma  2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono  estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo,  le disposizioni in materia di trattamento straordinario di  integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche' la  disciplina in materia di contratti di solidarieta' di cui al  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di  15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno  2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui  si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si  rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate  dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative delle  disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo  anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto  del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

Art. 17  Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei  titoli di Stato 

1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per  effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2  dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui  agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, e' destinata al  Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44,  comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  all'attuazione del presente decreto.

Art. 18  Disposizioni finali 

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici  i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano  presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il  rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1,  lettera a), nonche' i partiti e movimenti politici di cui al comma 2  del medesimo articolo 10.

Art. 19  Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare. 

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2013  

NAPOLITANO  

Letta, Presidente del Consiglio dei  ministri  

Alfano, Vicepresidente del Consiglio  dei ministri  

Quagliariello, Ministro per le  riforme costituzionali  

Saccomanni, Ministro dell'economia e  delle finanze  

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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