Articolo a cura Dott.ssa Mariagabriella CORBI
Il valore preso in esame inerente alle dichiarazioni rese e verbalizzate dal contribuente sottoposto a verifica e ritualmente o circa al suo comportamento agevolante o, ostacolante, rispetto alla fine delle attività dei verificatori trascritte nel p.v.c.
Per l'azione probante delle dichiarazioni del contribuente contenute nel verbale, non si può non tenere conto dei principi generali della legge.
E' d'uopo evidenziare che apporre la firma a margine del verbale non è equivalente ad un' accettazione, ma solo ad una presa d’atto.
Le affermazioni “contra se” non costituiscono una prova, ma saranno valutate ed interpretate dal giudice. Alla luce dei principi dello Statuto del contribuente, l'analisi delle prove contro il contribuente saranno esaminate secondo i principi dell’affidamento e della buona fede.
In particolare è orientamento della giurisprudenza di legittimità attribuire valore alla sottoscrizione del p.v.c. e, quindi, anche alle dichiarazioni rese dal contribuente in esso contenute, come confessione stragiudiziale e prova contro colui ....
LaPrevidenza.it, 19/09/2009
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