Visite di controllo: è giustificata l'assenza per cause di forza maggiore
Corte di cassazione, sezione lavoro, 23 novembre 2004, n° 22065
Il Pretore di Ascoli Piceno ha respinto la domanda della Sig.ra M.C. volta ad ottenere l'indennità economica di malattia, negata dall'Inps perché assente alla visita di controllo del 7 dicembre 1995, ritenendo che non costituisse giustificato motivo l'essersi recata a visita presso il proprio medico di fiducia.
Il Pretore ha ritenuto che l'assicurata, con l'approvare una visita medica privata (alle ore 16) in prossimità dell'orario di reperibilità (ore 17-19) a distanza di circa una trentina di chilometri dalla propria abitazione, ha in sostanza accettato il rischio concreto ed agevolmente prevedibile di non essere presente, per qualsiasi contrattempo, presso la propria abitazione al momento della visita di controllo Inps. Ciò tanto più ove si consideri che, per stessa allegazione contenuta in ricorso, gli appuntamenti forniti dal Di Saverio erano "senza alcuna precisione". Il Pretore ha aggiunto che non vale a sottrarre l'assicurato dall'inadempimento colpevole la circostanza che sia stato il medico privato a fissare l'appuntamento in dipendenza dei propri impegni, perché non consta che l'interessato abbia richiesto la visita in altri orari compatibili con il suo obbligo di reperibilità oppure si sia adoperato per ricercare altri medici specialisti in grado di visitarla in tali ultimi orari o, ancora, che la necessità della visita del 7 dicembre sia sorta improvvisamente e l'abbia costretto ad accettare l'appuntamento in quel giorno ed in quell'ora.
La Corte d'Appello di Ancona, investita dell'appello dalla lavoratrice, lo ha rigettato con sentenza 207/2001.
Il giudice d'appello ha ritenuto provato che la M.C. doveva presentarsi alle ore 16 dello stesso giorno 7 dicembre 1995 presso l'ambulatorio (sito a 30 km dalla propria abitazione) del dr. Di Saverio, dal quale era seguita essendo stata operata il 24 ottobre 1995 di safenectomia, e che l'attesa della visita si era protratta fino alla fascia oraria 17-19, ma ha ritenuto che la stessa non ha fornito la prova dell'impossibilità di sottoporsi alla visita presso il proprio medico di fiducia in orario diverso da quello previsto per il controllo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la M.C., con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 379 c.p.c.
L'intimato istituto si è costituito con controricorso, resistendo. (Si ringrazia il portale eius - www.eius.it - per le note e la segnalazione)
LaPrevidenza.it, 01/12/2004