mercoledì, 14 ottobre 2026

Tirocinio presso studio professionale non è lavoro subordinato

Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza 15.1.2007 - Nota di Gesuele Bellini

 

L’attività esercitata durante il periodo di tirocinio, presso uno studio professionale, non può qualificarsi rapporto di lavoro subordinato, salvo che l’interessato non provi l’esistenza di un vincolo di subordinazione, gerarchico, direttivo ed organizzativo nei confronti del professionista, datore di lavoro.
E’ questa in sostanza la conclusione della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza n. 730, del 15 gennaio 2007.
Nella fattispecie il ricorrente sosteneva che il professionista avrebbe ammesso la sua attività lavorativa e che quindi sarebbe stato onere dello stesso provare la riconducibilità ad un rapporto diverso, prova questa mancante.
La Suprema Corte ha invece dedotto che l’attività esercitata dal ricorrente, ammessa dal professionista, era comunque compatibile sia con il lavoro subordinato, sia con l'attività di studio con esercitazione nelle attività professionali propria del praticante. Pertanto, in virtù del principio dell’onere della prova, in mancanza di confessione del convenuto, spetta alla parte attrice provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
(Gesuele Bellini)
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LaPrevidenza.it, 24/01/2007

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