Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi presso l’INPDAP - G.U. n. 79 del 6.4.2010
Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed integrazioni, e dal d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi presso l’Inpdap – di seguito denominato Istituto – e definisce le ipotesi di differimento e di esclusione dell’accesso allorché i documenti riguardino i beni e gli interessi indicati dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990.
Art. 2. Oggetto dell’accesso.
1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi come definiti dall’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241 del 1990, ivi compresi i documenti elettronici conservati in banche dati, concernenti attività di pubblico interesse poste in essere dall’Istituto....
LaPrevidenza.it, 15/04/2010
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
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